03/01/2007 17:00 LAV - Ufficio Stampa nazionale
Comunicato stampa LAV 3 gennaio 2007
MACELLAZIONE ISLAMICA ILLEGALE: ORRORE A PARABIAGO (MILANO), NELCREMONESE E IN PROVINCIA DI MANTOVA. LA LAV VALUTA AZIONI LEGALI E SOLLECITA LAPROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO AD ACQUISIRE IL VIDEO REALIZZATO DATELEPADANIA. INTERROGAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE.
La LAV chiedealla Procura della Repubblica di Milano di acquisire il filmato realizzato daTelepadania e trasmesso oggi anche da Studio Aperto, relativo alla macellazioneillegale - in una pubblica piazza invece che presso un mattatoio autorizzato,con teste di ovini bruciati con una sorta di fiamma ossidrica - di capre,montoni o pecore, realizzata a Parabiago (Milano), tra il 30 e il 31 dicembrescorso, per la festa mussulmana del sacrificio.
Altremacellazioni illegali si sarebbero svolte nel
“Il nostro Ufficio legale sta valutando le opportune azionilegali nei confronti dei responsabili di queste macellazioni ritualifuorilegge, ma riteniamo doveroso l’intervento, in particolare, dellaProcura della Repubblica di Milano, vista la gravità dei fatti e ladocumentazione filmata esistente: è necessario accertare ogni responsabilitàperché il rispetto della legalità è un dovere civile che ci accomunaindipendentemente dalle nostre origini etniche o religiose -
La LAV invita i credentimussulmani a pensare di diventare vegetariani come già hanno fatto anche lorofratelli. Al Parlamentoe al Governo - benché la LAV sia
L
3 gennaio2007
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-L’uccisione dianimali con macellazione rituale, ai sensi dell’articolo 2 comma 1lettera h) e dell’articolo 5 comma 2 del Decreto Legislativo 333 del 1998deve avvenire solo in macelli autorizzati all’effettuazione dellamacellazione rituale, con esclusione assoluta – a prescindere dal consumofamiliare o a fini commerciali – della possibilità di procedere al difuori di questi impianti dove, ai sensi dell’articolo 9 comma 2 delDecreto Legislativo citato, la macellazione è permessa solo per consumofamiliare ma con stordimento obbligatorio per le specie ovina e caprina e,quindi, non per la macellazione rituale.
-L’articolo 20 delDecreto Legislativo 286 del 1994 prevede che chiunque proceda alla macellazionedegli animali, al sezionamento o al deposito delle carni in stabilimenti nonriconosciuti o non autorizzati è punito con la pena dell’arresto fino adue anni o con l’ammenda fino a 60mila euro.
-L’articolo 544 terdel Codice penale sanziona con la reclusione da tre mesi a un anno o con lamulta da